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I diritti morali dell’autore - di Mario Famularo

Scopo di quest’articolo non è fare una dissertazione eccessivamente tecnica sul diritto d’autore, ma illustrare, con un linguaggio quanto più accessibile possibile, agli autori, ed in particolare agli scrittori, quali sono i loro diritti patrimoniali e non patrimoniali relativamente alle proprie creazioni, quali norme sono previste a tutela dei suddetti, e quali strumenti sono previsti dal nostro ordinamento affinché tali diritti non vengano arbitrariamente violati e, in tale deprecabile ipotesi, come ci si può comportare.



Iniziamo a fare una distinzione importante: i diritti patrimoniali d’autore, o meglio i diritti di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, attengono esclusivamente alla sfera economica dell’utilizzo dell’opera, e non saranno oggetto di questo articolo; per intenderci, si parla del diritto che ha un autore, quando presta la propria opera per fini commerciali, a vedersi riconosciuta una certa controprestazione economica, o il versamento sic et simpliciter delle cosiddette royalties, ove dovute, o di altri diritti e doveri riconosciuti nei rapporti con l’editore, con il distributore, ecc. Ma questo è un discorso più “tecnico”, e di minore interesse per l’autore esordiente, e soprattutto per lo scrittore di poesia. Indubbiamente per valutare oggettivamente un contratto di pubblicazione dal punto di vista dei diritti e dei doveri patrimoniali è caldamente consigliato l’ausilio di un legale specializzato.


Spesso, ad esempio, quando si partecipa a concorsi per autori esordienti, senza badarci troppo i partecipanti accettano di cedere il diritto di pubblicazione delle proprie opere rinunciando al riconoscimento di qualsiasi prestazione economica: da un lato questa può sembrare un’occasione per avere una vetrina appetibile; in realtà si permette a piccole case editrici di pubblicare materiale senza che gli editori abbiano alcun dovere di versare un corrispettivo agli autori dei testi per il prodotto che confezionano a costo zero. Queste clausole sono espresse, perché altrimenti la legge prevederebbe ipso iure – automaticamente – il riconoscimento di diversi diritti patrimoniali all’autore.


Il diritto di inedito. Il diritto costituzionalmente garantito di manifestare il proprio pensiero è tutelato anche a contrario. Ovvero l’autore è padrone di decidere se e quando pubblicare la propria opera, se pubblicarla in parte, e via dicendo. Questa volontà prescinde dal diritto di pubblicazione, di natura patrimoniale, fino al punto da poter essere fatto valere anche dopo la morte dell’autore, dai suoi prossimi congiunti. Quindi io potrei decidere che un determinato testo non venga pubblicato, anche se fossi – e.g. – un autore insignito del premio Nobel. Le case editrici avrebbero tutto l’interesse economico a pubblicarlo, ma la violazione di tale volontà comporterebbe – e di fatto comporta – un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento in sede civilistica, perché lesivo della personalità e del diritto personalissimo dell’autore, costituzionalmente garantito.


Il diritto alla paternità dell’opera. L’autore ha il diritto di rivendicare la paternità delle proprie opere e, a contrario, di non vedersi attribuite opere a lui estranee. Attraverso tale diritto vengono tutelati l’onore, la personalità, la reputazione dell’autore, nonché il nome e l’identità personale. Non è un diritto che comporta solo un eventuale risarcimento: l’autore può addirittura chiedere per via giudiziale il riconoscimento della paternità dell’opera, la distruzione dell’opera dell’usurpatore, anche se pubblicata, ad esempio, anonima o sotto psuedonimo riferibile a lui. Questo comporta che un editore non può riservarsi di pubblicare un’opera modificando il nome dell’autore, alterando in qualsasi modo l’identità dello stesso senza il suo consenso, e via dicendo. Per questa norma gli autori di opere cinematografiche hanno il diritto di essere menzionati nelle proiezioni cinematografiche, e gli interpreti di opere fonografiche (cd musicali) hanno egualmente diritto di essere menzionati con il loro nome all’interno dei credits. Oltre ad essere un diritto a tutela dell’autore e della sua personalità, questo principio tutela l’affidamento della collettività a non essere ingannata o confusa tramite false attribuzioni della paternità intellettuale.


Il diritto all’integrità dell’opera. L’autore ha diritto, sic et simpliciter, a opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, o altra modificazione cui non abbia consentito, a tutela della propria opera; tali interventi devono ledere il suo onore e la sua reputazione, di fatto trasformando l’opera in qualsiasi opera differente o cui l’autore non consente, integrando un pregiudizio alla personalità dello stesso. In questo caso deve esserci dunque un pregiudizio derivante dalla modifica dell’opera, altrimenti il diritto non si ritiene violato. Alcune sentenze hanno riconosciuto l’alterazione dell’opera già solo per interruzioni pubblicitarie, nelle opere cinematografiche, qualora esse creino condizioni sfavorevoli alla valutazione obiettiva dell’identità dell’opera, alterando il valore e la personaltà dell’autore. In questi casi, perciò, gli editori, ben consapevoli di tali rischi, preparano contratti bene articolati per far consentire agli autori interventi di alterazione di tal guisa.


Il diritto di ritirare l’opera dal commercio. Se concorrono gravi ragioni morali, l’autore ha il diritto di ritirare l’opera dal commercio. In tal caso però deve corrispondere un indennizzo agli editori che ne hanno curato la commercializzazione, la diffusione, esecuzione, rappresentazione e via dicendo. Sono frequentemente previste penali in tal senso, anche piuttosto salate, nei contratti di pubblicazione.


Tutti questi diritti, che, violati, possono essere tutelati a prescindere da qualsiasi contratto perché ledono – in particolare il diritto d’inedito e quello alla paternità dell’opera – diritti costituzionalmente garantiti, e quindi di rango superiore, sono tuttavia soggetti a forti limitazioni attraverso l’autonomia contrattuale delle parti. Per questo consiglio a qualsiasi autore che abbia l’occasione di incorrere in commercializzazioni o rapporti con editori che propongano contratti di pubblicazione, di valutare con estrema attenzione il contenuto degli stessi, per non rischiare di rinunciare a diritti fondamentali pur di ottenere una vetrina allettante o una maggiore visibilità. Si immagini già solo un autore che, pur di farsi pubblicare senza versare emolumenti, consenta a far modificare l’opera come ritiene l’editore, a farla revisionare senza limiti, a far modificare il titolo, il nome dell’autore, già solo per renderla più appetibile sul mercato; in tali casi, una volta firmati contratti simili, sarà necessario l’intervento di un legale e l’avvio di un procedimento giudiziario che, se da un lato potrà vedere ristorati tali diritti, si ripete, costituzionalmente garantiti, dall’altro, a meno che non vi siano elementi di nullità assoluta del contratto (molto rari, considerati i soggetti proponenti) bisognerà sottostare a penali salatissime, oltre che al calvario di lunghi procedimenti giudiziari, con tutto quello che comportano.


Per questo è sempre opportuno mantenere i piedi per terra e valutare obiettivamente tali proposte, se del caso anche consultando un legale specializzato che conosca gli standard del settore, per non incorrere in spiacevoli sorprese.


Un ulteriore appunto di sicuro interesse: i danni non patrimoniali che possono derivare dalla lesione degli anzidetti diritti, essendo di natura extracontrattuale, sono soggetti a prescrizione quinquennale; ergo l’inerzia dell’autore avente diritto, sia relativamente ad azioni legali, o semplicemente ad atti interruttivi di tale periodo prescrizionale, di fatto, fa sfumare in tempi relativamente brevi qualsiasi possibilità di azione legale utile.


Altro argomento spinoso ma di piglio pratico ed essenziale è come provare in un eventuale giudizio la paternità o l’integrità dell’opera, o la manifestazione di volontà di inedito, e via dicendo. Questa è certamente una preoccupazione ricorrente tra gli autori esordienti, che spesso, a volte anche in modo eccessivo, sono molto preoccupati di subire plagi, deformazioni, spogli di paternità delle proprie opere. Se da un lato la logica e il pragmatismo portano a soluzioni semplici e poco costose, senza scomodare società depositarie delle opere dell’ingegno – la S.I.A.E. in primis – dall’altro bisogna necessariamente tenere presenti le norme di procedura civile sulle prove che possono avere un valore maggiore o minore in un eventuale giudizio, e che possano garantire la massima tranquillità con lo sforzo minimo.


Di questo tratterò nel mio prossimo intervento. Ringrazio i lettori e spero di essere stato più chiaro, sintetico ed esaustivo possibile.


Avv. Mario Famularo

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